NESSUNA CONDOTTA ANTISINDACALE DA PARTE DELL’AST

IL TRIBUNALE DI ASCOLI RIGETTA IL RICORSO PRESENTATO DALL’EX RAPPRESENTANTE CISL CIPOLLINI IN MATERIA DI TEMPI DI VESTIZIONE
La sentenza è stata emessa oggi dal giudice del lavoro e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali. Il dg Maraldo: “Conferma della bontà dell’operato dell’azienda sanitaria” “La sentenza del tribunale di Ascoli contro il ricorso presentato dall’allora responsabile territoriale della Cisl oggi Fials, Giorgio Cipollini, conferma la bontà dell’operato dell’amministrazione in ordine alla condotta sindacale che ora, anche a detta dei giudici, è stata confermata”. Commenta così, il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, la sentenza emessa oggi martedì 24 febbraio 2026 dal tribunale di Ascoli, sezione lavoro, con la quale viene respinto il ricorso presentato dall’ex rappresentante dell’organizzazione sindacale Cisl, Giorgio Cipollini, contro l’Azienda sanitaria territoriale picena, per condotta antisindacale per asserita carenza di confronto e/o di contrattazione integrativa sull’applicazione delle norme contrattuali in materia di vestizione. Il giudice del lavoro, chiamato a decidere in seguito all’iniziativa legale promossa dalla Cisl Fp per presunta condotta antisindacale da parte della precedente direzione aziendale con l’adozione della determina numero 320 del 31 dicembre 2024 (avente a oggetto ‘Applicazione articolo 27 Ccnl 21/05/2018 e articolo 43 Ccnl 2/11/2022 – area comparto), sia perché ritenuta non aderente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro in materia di vestizione, sia perché adottata secondo la Cisl senza un adeguato confronto sindacale, si è dunque espresso respingendo il ricorso. “Non ricorre – si legge nella sentenza - ipotesi di assoluta mancanza di informazione e confronto sulla questione del riconoscimento per il periodo 22 maggio 2018-31 dicembre 2024 del differenziale orario previsto dall’art. 27 Ccnl 21.5.2018 e dall’art. 43 Ccnl 2.11.2022 area comparto, relativo ai tempi di vestizione e svestizione. Pertanto il ricorso è infondato e va respinto. Per questi motivi condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite”. Soddisfazione è espressa dal dg dell’Ast di Ascoli Maraldo che conclude dicendo come “la condanna alle spese del ricorrente evidenzia l’infondatezza delle pretese della controparte. Il tema sotteso al ricorso aggancia poi le questioni su cui la direzione sta lavorando da tempo e che, grazie al ritrovato clima di collaborazione, saranno portate avanti nei prossimi mesi”.
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